fbpx

Reclami

Nobis Compagnia di Assicurazioni s.p.a :

Ufficio Reclami : Viale Colleoni 21 – 20864 Agrate Brianaza (MB); fax0396890432; reclami@nobis.it

Sito internet: www.nobis.it


Bene Assicurazioni S.p.A.:
Servizio Reclami: Via dei Valtorta, 48 – 20127 Milano (MI) reclami@bene.it
Sito internet: www.bene.it

Recapiti per l’invio del reclamo all’intermediario
I reclami relativi al comportamento dell’intermediario (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) possono essere inoltrati anche presso la subagenzia con le seguenti modalità:

  • Scrivendo, a mezzo di lettera raccomandata a: Giuseppe Troia – Via Giacomo Leopardi n.9 – 35020 Ponte San Nicolò (PD)
  • Inviando un fax al numero: 0497964398
  • Inviando una mail all’indirizzo posta elettronica: reclami@assicurazionistoriche.info
  • Inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica certificata: giuseppe.troia@casellapec.com
    L’intermediario trasmette senza ritardo alle imprese preponenti interessate (come dettagliatamente sopra elencate) i reclami ricevuti relativi al comportamento proprio o di un dipendente o collaboratore, dandone contestuale notizia al reclamante. È garantito in ogni caso il contraddittorio con l’intermediario interessato il quale è chiamato a partecipare attivamente alla istruttoria e può indicare nel reclamo la propria posizione in merito alla controversia.
    Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS
    Procedura per la presentazione dei reclami
    Il reclamo può essere inoltrato avendo cura di indicare i seguenti dati:
     nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico dell’esponente;
     numero della polizza e nominativo del contraente;
     numero e data del sinistro a cui si fa riferimento;
     indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
     breve descrizione del motivo di lamentela;
     ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
    Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. Il termine indicato è sospeso per un massimo di 15 giorni nel caso di reclami riguardanti il comportamento degli intermediari. In questo caso infatti le imprese trasmettono il reclamo ricevuto all’intermediario invitandolo a fornire entro 15 giorni la documentazione pertinente e ogni altra informazione ritenuta utile per la gestione del reclamo, nonché ad esprimere la propria posizione rispetto alla questione oggetto del reclamo.
    Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte
    dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, a mezzo posta Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma o a mezzo fax (06.42133745 o 06.42133353) allegando copia del reclamo presentato all’intermediario, la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa preponente e l’eventuale riscontro. Ulteriori informazioni a riguardo, incluso il modello utilizzabile, sono reperibili sul sito www.ivass.it al link “Come presentare un reclamo”.
    Procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’articolo 22, comma 10, decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221

Nell’ambito delle libere collaborazioni ai sensi dell’articolo 22 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, i reclami sono gestiti con le modalità di cui all’articolo 10 septies come indicato dall’art. 10 quater decies, regolamento n.24 del 19 maggio 2008 capo III bis inserito dal provvedimento IVASS n. 46 del 3 maggio 2016. A tal fine, è considerato collaboratore, ai sensi dell articolo 10 quaterdecies comma 1, l’intermediario che collabora con quello che ha il rapporto diretto con l’impresa di assicurazione.
Ai sensi dell’art. 10 quaterdecies comma 2, il soggetto competente alla gestione del reclamo ai sensi dell’articolo 10 septies che riceve un reclamo avente ad oggetto il comportamento dell’intermediario collaboratore:

a) garantisce nella fase istruttoria il contraddittorio con l’intermediario collaboratore, invitandolo a fornire entro 15 giorni la documentazione pertinente e ogni altra informazione ritenuta utile per la gestione del reclamo, nonché ad esprimere la propria posizione rispetto alla questione oggetto del reclamo stesso;

b) comunica all’intermediario collaboratore il riscontro fornito al reclamante, indicando contestualmente eventuali misure correttive idonee a rimuovere la causa del reclamo, anche al fine di: I) effettuare l’analisi dei
reclami di cui all’articolo 10 undecies; II) fornire all’IVASS i dati relativi ai reclami ricevuti ai sensi dell’articolo 10
comma 1; III) consentire all’intermediario collaboratore di riportare i dati relativi ai reclami nel prospetto statistico di cui all’allegato 4 alla fine di ciascun anno solare.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 10 quaterdecies, nel caso in cui il soggetto competente alla gestione del reclamo sia l’impresa preponente di cui all’articolo 10 ter, il contraddittorio di cui comma 2, lettera a), e l’informativa di cui al comma 2, lettera b), sono gestiti dall’agente con il quale l’intermediario collabora.
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fermo restando il diritto di interessare della questione l’Autorità Giudiziaria o l’IVASS, con le modalità sopra indicate, il reclamante potrà scegliere (e in alcuni casi sarà necessario scegliere) di avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente (es. mediazione, negoziazione assistita, conciliazione paritetica, ricorso all’arbitrato).
Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile attivare la procedura stragiudiziale c.d. FIN -NET.
Per attivare la rete FIN -NET è possibile rivolgersi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin oppure all’ IVASS che provvedere a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.